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Come Fare una Donazione Senza il Notaio

Aggiornato il 26 Maggio 2025

Indice

  • Il principio dell’atto pubblico e la ricerca di soluzioni alternative
  • Donazioni manuali e di modico valore
  • Liberalità d’uso e donazioni indirette
  • Donare somme di denaro senza ricorrere al notaio
  • La scrittura privata per la donazione
  • Aspetti fiscali da considerare
  • Rischi, revocabilità e tutela degli eredi
  • Conclusioni pratiche

Nel sistema giuridico italiano la donazione è l’atto con il quale un soggetto arricchisce gratuitamente un altro, riducendo il proprio patrimonio. La regola generale impone l’intervento del notaio e la forma dell’atto pubblico con due testimoni, a pena di nullità. Esistono tuttavia situazioni circoscritte in cui il trasferimento può avvenire senza ricorrere al rogito notarile: comprenderne i confini è essenziale per evitare di compiere un gesto che risulti poi inefficace o, peggio, impugnabile dai terzi. Questa guida analizza, con taglio pratico, le principali alternative ‒ dalle donazioni di modico valore alla scrittura privata ‒ soffermandosi sui riflessi fiscali e sui controlli che l’ordinamento riconosce agli eredi legittimari.

Il principio dell’atto pubblico e la ricerca di soluzioni alternative

L’articolo 782 del Codice civile stabilisce che la donazione deve essere stipulata mediante atto pubblico notarile e con la presenza di almeno due testimoni; la sanzione per chi omette tale formalità è la nullità assoluta, vale a dire l’inefficacia giuridica dell’atto stesso. Scegliere di «evitare il notaio» significa dunque muoversi nell’area delle eccezioni riconosciute dal legislatore, oppure perseguire schemi che, a rigor di legge, non costituiscono donazione in senso tecnico pur realizzando un effetto di liberalità. Le ragioni di questa ricerca sono spesso economiche ‒ il desiderio di ridurre costi di imposta e onorari ‒ ma anche pratiche, ad esempio quando si voglia trasferire velocemente denaro o beni mobili di scarso valore. È importante ricordare, sin d’ora, che nessuna delle soluzioni illustrate è adatta al trasferimento di immobili o di somme rilevanti: in tali casi l’atto pubblico rimane l’unica strada sicura.

Donazioni manuali e di modico valore

La prima grande eccezione al rigore della forma notarile è la donazione di modico valore. L’articolo 783 c.c. dispone che, se l’oggetto è costituito da beni mobili e il valore è «modico» in relazione alle condizioni economiche del donante, è sufficiente la tradizione materiale del bene. In pratica, regalare un orologio, un computer o una piccola somma di denaro in contanti diviene efficace nel momento in cui il bene passa di mano, senza fogli da firmare. La difficoltà sta nel determinare la modicità: il giudizio è relativo ‒ mille euro possono essere trascurabili per un grande imprenditore, ma non per uno studente. La Corte di cassazione valuta caso per caso, considerando il patrimonio, il reddito e il tenore di vita del donante. Se il valore non risulta modico, l’atto è nullo: ciò significa che, a distanza di anni, un erede potrebbe impugnare il trasferimento e ottenere la restituzione. Per ridurre incertezze è buona pratica accompagnare la consegna con una breve dichiarazione scritta che descriva la natura del bene e la volontà di donare, datata e firmata da entrambi: non sana la forma, ma aiuta a provare l’avvenuta tradizione.

Liberalità d’uso e donazioni indirette

Al di fuori della donazione tipica esistono liberalità che l’ordinamento considera valide anche senza notaio perché socialmente giustificate od economicamente accessorie. Le «liberalità d’uso» coincidono con usi di costume ‒ pensiamo ai regali di nozze o di laurea ‒ purché proporzionati al rapporto e alla capacità economica di chi dona; sono immediatamente efficaci senza formalità perché il loro valore è generalmente esiguo. Diverso è il caso delle «donazioni indirette», dove l’arricchimento deriva da un atto diverso dalla donazione: ad esempio, il genitore che paga direttamente al costruttore parte del prezzo della casa acquistata dal figlio produce un vantaggio patrimoniale attraverso il pagamento del prezzo, non con un contratto di donazione. Anche qui non serve il notaio, ma è prudente documentare l’operazione (ad esempio con bonifici parlanti) per dimostrare la provenienza delle somme e la volontà liberale, specialmente ai fini fiscali e in vista di eventuali future liti successorie.

Donare somme di denaro senza ricorrere al notaio

Il trasferimento di denaro rappresenta l’ipotesi più frequente di donazione non notarile. Il metodo in apparenza più semplice ‒ il bonifico ‒ comporta, però, insidie. Secondo la Cassazione, se la somma è consistente e supera la soglia di modico valore, l’atto è nullo se manca il notaio. Ciò non significa che ogni bonifico sia invalido: quando la cifra è compatibile con il patrimonio del donante e si configura come liberalità d’uso o donazione modica, il trasferimento è valido. La prassi fiscale consiglia di indicare nella causale parole come «liberalità familiare» o «donazione parenti art. 783 c.c.», specificando il rapporto di parentela. In via prudenziale, chi intende superare la soglia di modicità dovrebbe considerare o l’atto pubblico o ‒ se si accetta un margine di rischio ‒ predisporre una scrittura privata dove si attesti la volontà di donare, registrarla all’Agenzia delle Entrate e allegare le ricevute dei bonifici: non dà certezza assoluta di validità civilistica, ma riduce il contenzioso fiscale e fornisce prova documentale dell’avvenuto spostamento patrimoniale.

La scrittura privata per la donazione

La scrittura privata per la donazione è un documento sottoscritto dalle parti senza l’intervento di un pubblico ufficiale. Nel regime generale delle prove, essa «fa piena prova» fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni, ma la sua data è certa verso i terzi solo dal momento in cui viene registrata o autenticata. Nella materia delle donazioni ‒ soggetta a forma solenne ‒ la scrittura privata non può sostituire l’atto pubblico, salvo che ricorrano le eccezioni già descritte (donazione manuale o liberalità d’uso). A cosa serve, allora, redigere comunque una scrittura privata?

  1. Prova documentale. Se è vero che la donazione manuale si perfeziona con la tradizione, nulla vieta alle parti di mettere per iscritto la volontà liberale e la descrizione del bene, facilitando la dimostrazione dell’avvenuto passaggio di proprietà in caso di contestazioni future.
  2. Profilo fiscale. La registrazione volontaria presso l’Agenzia delle Entrate attribuisce data certa e, soprattutto, consente di assolvere all’imposta di donazione quando dovuta. Nel caso di somme sotto la franchigia (per figli e coniuge fino a un milione di euro) la registrazione è gratuita; oltre tale soglia occorre versare l’imposta secondo le aliquote in vigore.
  3. Tutela del beneficiario. Un documento firmato agevola il beneficiario nei rapporti con banche, assicurazioni e terzi, attestando la legittima provenienza del bene o del denaro e riducendo il rischio di contestazioni di riciclaggio.

Redigere correttamente la scrittura significa riportare i dati anagrafici delle parti, l’indicazione chiara del bene o della somma, la dichiarazione esplicita che il trasferimento avviene a titolo di liberalità, l’eventuale accettazione contestuale del donatario e la data. Una volta firmato, il documento può essere presentato all’ufficio di registro entro venti giorni; l’addetto applicherà timbro, data e numero di repertorio, rendendo la data opponibile ai terzi.

Aspetti fiscali da considerare

Sebbene l’imposta di donazione sia stata abolita e reintrodotta più volte, al 2025 restano confermate le franchigie di un milione di euro per ciascun beneficiario in linea retta o coniuge, con aliquota del 4 % sulla parte eccedente. Per fratelli e sorelle la franchigia scende a centomila euro con aliquota del 6 %; per altri parenti fino al quarto grado non c’è franchigia e si applica sempre il 6 %. Gli estranei pagano l’8 % senza esenzione. La registrazione volontaria di una liberalità che rientra nella franchigia non comporta spese d’imposta, ma resta dovuto il bollo. Diverso è il caso in cui la donazione venga successivamente riqualificata come nulla: la nullità civile non fa venir meno il debito tributario se la liberalità si è comunque perfezionata con la tradizione; pertanto ignorare le imposte può tradursi in sanzioni.

Rischi, revocabilità e tutela degli eredi

Il principale pericolo legato alle donazioni senza notaio è la loro fragilità rispetto alle impugnazioni. Una volta aperta la successione del donante, l’erede legittimario che veda leso il proprio diritto di legittima può esercitare l’azione di riduzione. Se la donazione è nulla per difetto di forma, non serve neppure la riduzione: potrà domandare la restituzione invocando la nullità assoluta e imprescrittibile. Anche le revoche per ingratitudine o sopravvenienza di figli, previste dagli articoli 800-808 c.c., colpiscono tanto l’atto pubblico quanto la donazione manuale, ma la documentazione carente rende più difficile tracciare tempi e limiti dell’azione. Per questo la conservazione di ricevute, scritture private e prove di tradizione è cruciale. Va infine ricordato che il trasferimento di denaro contante oltre la soglia legale di uso del contante (5 000 euro nel 2025) integra violazione amministrativa: la liberalità resta valida se modica, ma espone alle sanzioni antiriciclaggio.

Conclusioni pratiche

Effettuare una donazione senza notaio è davvero possibile? Solo entro confini precisi: beni mobili o somme che, valutate rispetto alla ricchezza di chi dona, siano di modico valore, oppure liberalità d’uso e donazioni indirette. In tali contesti, la tradizione materiale o il bonifico completano l’atto; la scrittura privata non sostituisce l’atto pubblico ma offre quella traccia documentale che tutela da contestazioni civili e fiscali. Superata la soglia della modicità ‒ e in ogni caso quando si trasferiscano immobili ‒ l’unico strumento inattaccabile rimane l’atto notarile. Decidere di farne a meno può convenire per rapidità e costo, ma richiede consapevolezza: ogni euro risparmiato sul rogito potrebbe trasformarsi in cento spesi in cause ereditarie o sanzioni tributarie. Per donazioni di rilevante entità il suggerimento è di rivolgersi comunque a un professionista; quando, invece, si tratta di piccoli regali tra parenti, una consegna fisica corredata da scrittura privata e registrazione, nel rispetto delle soglie fiscali, consente di trasmettere affetto e patrimonio senza formalità e con un grado ragionevole di sicurezza.

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